
Detrazione mutuo nel 730/2025: non solo acquisto abitazione principale (www.agopax.it)
La detrazione fiscale degli interessi passivi del mutuo nel modello 730/2025 rappresenta un’opportunità di risparmio per i contribuenti.
Contrariamente a una comune convinzione, tale agevolazione non si limita esclusivamente ai mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, ma si estende a diverse altre tipologie di finanziamenti, purché rispettino specifici requisiti e limiti previsti dalla normativa vigente.
La detrazione al 19% degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione relative ai mutui ipotecari si applica su diverse tipologie di mutuo, superando la tradizionale limitazione all’acquisto dell’immobile destinato a residenza principale. La legge prevede infatti codici e righi distinti nel quadro E del modello 730, a seconda della finalità del mutuo e dell’anno in cui è stato stipulato.
In particolare, il beneficio fiscale si applica anche a:
- mutui ipotecari per acquisto di immobili diversi dall’abitazione principale (con condizioni specifiche, soprattutto per quelli stipulati prima del 1993);
- mutui contratti per interventi di recupero edilizio o ristrutturazione;
- mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale;
- prestiti e mutui agrari.
Spese accessorie comprese nella detrazione
Oltre agli interessi passivi versati nel corso dell’anno di imposta, nella detrazione del 19% sono inclusi anche diversi oneri accessori, quali:
- maggiorazioni dovute al cambio valuta per mutui stipulati in valute diverse dall’euro;
- commissioni di intermediazione bancaria;
- oneri fiscali;
- spese di istruttoria e perizia tecnica;
- penalità per estinzione anticipata del mutuo;
- spese notarili correlate al finanziamento.
Tipologie di mutui agevolabili e modalità di compilazione del modello 730/2025
Mutuo per acquisto abitazione principale
Questa è la forma di detrazione più diffusa e riguarda i mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale. Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di 4.000 euro annui. La detrazione si applica solo nel periodo in cui l’immobile è effettivamente utilizzato come abitazione principale dal contribuente.
Importante sottolineare che la detrazione spetta solo se il contribuente è intestatario del mutuo e proprietario dell’immobile, ma può essere fruita anche se l’immobile è adibito a residenza principale di un familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, secondo l’articolo 5, comma 5, del TUIR).

Mutui stipulati prima del 1993 per acquisto di altri immobili
Per i mutui ipotecari stipulati antecedentemente al 1993, la detrazione degli interessi passivi è ammessa anche per l’acquisto di immobili diversi dall’abitazione principale, come negozi o uffici. In questo caso, il limite di spesa per la detrazione è ridotto a 2.065,83 euro annui per ciascun intestatario, senza limiti di reddito.
Va fatta una distinzione temporale:
- Per mutui stipulati entro il 31 dicembre 1990, la detrazione è valida anche per immobili non abitativi e per mutui richiesti per costruzione o ristrutturazione.
- Per quelli stipulati tra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 1992, la detrazione si applica solo per immobili residenziali, a patto che non siano locati.
Questa detrazione può essere cumulata con quella relativa al mutuo per acquisto dell’abitazione principale, purché la spesa complessiva non superi il limite di 2.065,83 euro.
Mutui per recupero edilizio e costruzione abitazione principale
I mutui contratti nel 1997 per finanziare interventi di manutenzione, ristrutturazione o restauro di immobili danno diritto a una detrazione al 19% calcolata su un importo massimo di 2.582,28 euro per ogni intestatario.
Anche i mutui ipotecari stipulati dal 1998 in poi per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale beneficiano della detrazione fiscale, sempre al 19% su una spesa massima di 2.582,28 euro. Per questi mutui, come da istruzioni Agenzia delle Entrate 2025, è necessario indicare nel modello 730 il codice 10 per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2021 e il codice 46 per quelli a partire dal 1° gennaio 2022.
Le condizioni per usufruire della detrazione includono:
- l’immobile deve essere destinato a diventare la residenza abituale entro sei mesi dal termine dei lavori;
- il mutuo deve essere stipulato entro sei mesi prima o entro diciotto mesi dopo l’inizio dei lavori;
- il mutuo deve essere intestato al soggetto che acquisirà il possesso dell’immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale.
Mutui agrari
Anche gli interessi passivi relativi a prestiti o mutui agrari danno diritto a una detrazione al 19%, indipendentemente dalla presenza di garanzie ipotecarie. Gli importi relativi a mutui agrari stipulati fino al 31 dicembre 2021 vanno indicati con codice 11, mentre quelli relativi a mutui stipulati dal 1° gennaio 2022 con codice 47.